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[1]Nei contratti scritti di appalto a carattere continuativo se la durata eccede i tre anni ed i prezzi e corrispettivi fissi pattuiti ad anno superino l'importo di L. 300.000, il pagamento della imposta principale di registro puo' essere eseguito a rate, di cui la prima all'atto della registrazione e le altre non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo.
[2]Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata decade dal beneficio della dilazione ed e' obbligato a pagare in una sola volta le rate residue ed incorre nella sopratassa di tardivo pagamento di cui all'art. 103 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dal R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, sul solo ammontare delle rate tuttora dovute.
[3]Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non sia integralmente eseguito. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 febbraio 1949, n. 33
3La L. 15 febbraio 1949, n. 33, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il limite minimo di L. 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro e' elevato a L. 5.000.000".
Testo in vigore dal 15 marzo 1949 al 22 dicembre 2008
