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[1]Nei contratti scritti di appalto a carattere continuativo se la durata eccede i tre anni ed i prezzi e corrispettivi fissi pattuiti ad anno superino l'importo di L. 300.000, il pagamento della imposta principale di registro puo' essere eseguito a rate, di cui la prima all'atto della registrazione e le altre non oltre venti giorni dalla scadenza di ciascun periodo annuale successivo.

[2]Se il debitore ritarda il pagamento anche di una rata decade dal beneficio della dilazione ed e' obbligato a pagare in una sola volta le rate residue ed incorre nella sopratassa di tardivo pagamento di cui all'art. 103 della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato dal R. decreto 13 gennaio 1936-XIV, n. 2313, sul solo ammontare delle rate tuttora dovute.

[3]Le rate come sopra dilazionate sono sempre dovute ancorche' il contratto non sia integralmente eseguito.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 15 marzo 1949

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art1 · fonte del testo