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[1]In deroga all'art. 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si riforniscono mediante compra-vendita oppure mediante appalto di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale uniforme di registro del due per cento.

[2]Tale imposta e' in ogni caso a carico del privato contraente.

[3]Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 26 agosto 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art3 · fonte del testo