Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1940 al 26 agosto 1954. Leggi il testo vigente →
[1]In deroga all'art. 94 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato od assimilate allo Stato nel trattamento tributario, si riforniscono mediante compra-vendita oppure mediante appalto di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti alla imposta proporzionale uniforme di registro del due per cento.
[2]Tale imposta e' in ogni caso a carico del privato contraente.
[3]Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 26 agosto 1954
