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[1]((In deroga all'articolo 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, i contratti con i quali le Amministrazioni dello Stato ed assimilate nel trattamento tributario si riforniscono, mediante compravendita oppure mediante appalto, di merci, derrate ed altre cose mobili sono soggetti all'imposta proporzionale uniforme di registro dell'1 per cento.
[2]Tale imposta e' in ogni caso a carico del privato contraente.
[3]Si ha per non apposto qualunque patto diretto a derogare a questa disposizione)).
Testo in vigore dal 26 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
