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[1]Nel caso di scioglimento e di liquidazione di societa', gia' regolarmente costituite ed aventi per oggetto unicamente l'amministrazione od il commercio di beni immobili, come pure nel caso di recesso di soci dalle dette societa', le assegnazioni anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni od a favore di soci azionisti qualora trattisi di societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato A, parte I della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269.
[2]Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.
[3]Il trattamento tributario di cui al comma precedente si applica, agli atti che verranno posti in essere entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII
[6]VITTORIO EMANUELE
[7]Mussolini - Di Revel - Ricci - Grandi
[8]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 29 aprile 1941
