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[1]Nel caso di scioglimento e di liquidazione di societa', gia' regolarmente costituite ed aventi per oggetto unicamente l'amministrazione od il commercio di beni immobili, come pure nel caso di recesso di soci dalle dette societa', le assegnazioni anche se si verificano a favore di soci diversi da quelli che hanno conferito i beni od a favore di soci azionisti qualora trattisi di societa' per azioni o in accomandita per azioni, sono soggette all'imposta graduale di registro di cui all'art. 89 della tariffa allegato A, parte I della legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269.12

[2]Le relative imposte ipotecarie sono dovute in misura fissa.12 Il trattamento tributario di cui al comma precedente si applica, agli atti che verranno posti in essere entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Di Revel - Ricci - Grandi

[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 gennaio 1941, n. 204

1

La L. 27 gennaio 1941, n. 204, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le agevolazioni tributarie prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, per il caso di scioglimento o di liquidazione di societa' che abbiano per oggetto unicamente l'amministrazione o il commercio di beni immobili, nonche' per il caso di recesso di soci dalle societa' stesse, hanno effetto fino al 30 giugno 1941-XIX, e si applicano anche agli atti posti in essere dopo la scadenza del termine preveduto dallo stesso articolo, come pure alle societa' regolarmente costituite alla data di pubblicazione della presente legge."

Regio Decreto 9 marzo 1942, n. 357

2

Il Regio Decreto 9 marzo 1942, n. 357, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, gia' prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle societa' immobiliari di cui al precedente art. 14".

Testo in vigore dal 12 maggio 1942 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1942

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1941 al 12 maggio 1942. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 9 marzo 1942, n. 357

    Il Regio Decreto 9 marzo 1942, n. 357, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 283, gia' prorogate con la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 204, sono ulteriormente prorogate fino al 30 giugno 1942-XX, ed estese anche alle societa' immobiliari di cui al precedente art. 14".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;283~art5 · fonte del testo