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I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati A, B e C, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art10 · fonte del testo