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[1]Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e' stabilita nella misura del:
- a)5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati B e C alla presente legge;
- b)3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:
[2]Voce doganale 729 - Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate ne' comprese altrove. Voce doganale 740 - Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate ne' comprese altrove. Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata ne' compresa altrove. Voce doganale 742 - Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata ne' compresa altrove. Voce doganale 745 - Cravatte. Voce doganale 746 - Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile. Voce doganale 747 - Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpala' e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti. Voce doganale ex 748 - Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici mutandine e costumi da bagno in tessuto. Voce doganale 749 - Accessori per vestimenta confezionati, non nominati ne' compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti. ((ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati ne' compresi altrove)). Voce doganale ex 755 - Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati ne' compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili. Nella stessa misura del 3 per cento e' dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione dall'estero dei prodotti elencati alla lettera b) del presente articolo.
Testo in vigore dal 13 aprile 1968 al 8 agosto 1969
