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[1]Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e' stabilita nella misura del:

  • a)5 per cento, per i prodotti tessili elencati nelle tabelle allegati B e C alla presente legge;
  • b)3 per cento, per i seguenti manufatti e confezioni tessili:

[2]Voce doganale 729 - Vestimenta per uomo e ragazzo, non nominate ne' comprese altrove. Voce doganale 740 - Vestimenta per donna, ragazza, bambine e bambini non nominate ne' comprese altrove. Voce doganale 741 - Biancheria da dosso per uomo e ragazzo, non nominata ne' compresa altrove. Voce doganale 742 - Biancheria da dosso per donna, ragazza, bambine e bambini, non nominata ne' compresa altrove. Voce doganale 745 - Cravatte. Voce doganale 746 - Colli, colletti staccati, davanti di camicia, polsini, per uomo e per ragazzo, di qualsiasi materia tessile. Voce doganale 747 - Guarnizioni per vesti e sottovesti da donna (colli, soggoli, sparati, gale, polsini, falpala' e manufatti simili); rovesci, bistagne, paramano, emblemi, distintivi ed altre analoghe guarnizioni per abiti. Voce doganale ex 748 - Busti, fascette, reggipetto, bretelle, giarrettiere, cinture, guaine manufatti simili, in tessuto o in maglieria, anche elastici mutandine e costumi da bagno in tessuto. Voce doganale 749 - Accessori per vestimenta confezionati, non nominati ne' compresi altrove: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni di tessuto, parti di vestimenta e simili altri manufatti. ex 751. - Biancheria da tavola, da letto, da toletta, da cucina e simili, esclusi i manufatti la cui confezione consiste essenzialmente in taglio diritto o curvilineo, orlatura e frangiatura, ed oggetti di arredamento (tende, tendine, eccetera) di tessuto o di feltro, non nominati ne' compresi altrove. Voce doganale ex 755 - Altri oggetti cuciti o confezionati, di tessuto, non nominati ne' compresi altrove, esclusi i tappeti vellutati non da pavimento, orlati o con frangia, quali tappeti per tavolo, per soprammobili, per uso arazzo e simili. 3 Nella stessa misura del 3 per cento e' dovuta l'imposta di conguaglio, di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, per l'importazione dall'estero dei prodotti elencati alla lettera b) del presente articolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1969, n. 478

3

con decorrenza dal 1 gennaio 1970

Il D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1969, n. 478, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative: a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35%". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti a decorrere dal 1 gennaio 1970".

Testo in vigore dal 8 agosto 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1969

Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1968 al 8 agosto 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1969, n. 478

    Il D.L. 2 luglio 1969, n. 319, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 1969, n. 478, ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) che "Nel periodo di applicazione dell'addizionale speciale istituita con il precedente art. 3 per i prodotti tessili di seguito indicati, la restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e la corrispondente imposizione di conguaglio all'importazione di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, sono aumentate mediante l'applicazione delle seguenti aliquote integrative: a) prodotti di cui all'art. 12, lettera b), della legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni contenenti filati di cotone di cui al paragrafo I) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, 1,35%". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, ultimo comma) che "Le disposizioni del presente articolo concernente la restituzione si applicheranno per i prodotti a decorrere dal 1 gennaio 1970".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-08-12;757~art12 · fonte del testo