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Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, puo' essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.
Testo in vigore dal 31 agosto 1957 al 22 dicembre 2008
