Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1970 al 7 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →
La relazione della commissione sara' presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 20 novembre 1970, n.951
1Il D.P.R. 20 novembre 1970, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, e' prorogato di un anno."
Testo in vigore dal 13 dicembre 1970 al 7 dicembre 1971
