Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 dicembre 1970 al 7 dicembre 1971. Leggi il testo vigente →

La relazione della commissione sara' presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 novembre 1970, n.951

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Il D.P.R. 20 novembre 1970, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, e' prorogato di un anno."

Testo in vigore dal 13 dicembre 1970 al 7 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 dicembre 1970

Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1969 al 13 dicembre 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 20 novembre 1970, n.951

    Il D.P.R. 20 novembre 1970, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, e' prorogato di un anno."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-27;755~art4 · fonte del testo