Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

La relazione della commissione sara' presentata al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 novembre 1970, n.951

1

Il D.P.R. 20 novembre 1970, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, e' prorogato di un anno."

L. 25 novembre 1971, n. 1071

2

La L. 25 novembre 1971, n. 1071 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, e' prorogato di sei mesi." Ha altresi' disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la predetta disposizione ha effetto dal 9 novembre 1971.

Testo in vigore dal 7 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1970 al 7 dicembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 novembre 1971, n. 1071

    La L. 25 novembre 1971, n. 1071 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, e' prorogato di sei mesi." Ha altresi' disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la predetta disposizione ha effetto dal 9 novembre 1971.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-10-27;755~art4 · fonte del testo