Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 20 novembre 1970, n.951
1Il D.P.R. 20 novembre 1970, n.951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, e' prorogato di un anno."
L. 25 novembre 1971, n. 1071
2La L. 25 novembre 1971, n. 1071 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 755, prorogato con legge 20 novembre 1970, n. 951, e' prorogato di sei mesi." Ha altresi' disposto (con l'articolo unico, comma 2) che la predetta disposizione ha effetto dal 9 novembre 1971.
Testo in vigore dal 7 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
