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Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, ne' esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco revisore direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente. Si applicano alle incompatibilita' previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.
Testo in vigore dal 2 marzo 1953 al 27 ottobre 2011
