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Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti in conformita' alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, che sostituisce il quadro II della tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato da ultimo con l'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 66. Per l'avanzamento dei capitani e dei maggiori resta fermo il disposto dell'articolo 3 della legge 20 luglio 1981, n. 382.

Testo in vigore dal 14 agosto 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-07-24;410~art1 · fonte del testo