All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 20 maggio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-04-25;356~art2 · fonte del testo