All'onere di lire 14.045.600, derivante dall'attuazione della presente legge, nell'esercizio finanziario 1960-61, si provvedera' mediante riduzione del capitolo n. 75 dello stato di previsione della spesa, del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le correnti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 20 maggio 1961
