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Ai sindaci dei comuni e' corrisposta una indennita' mensile di carica, da fissarsi dal consiglio comunale entro i seguenti limiti:
- 1)comuni fino a 1.000 abitanti, fino a L. 50.000;
- 2)comuni da 1.001 a 3.000 abitanti, fino a L. 60.000;
- 3)comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, fino a L. 100.000;
- 4)comuni da 5.001 a 10.000 abitanti, fino a lire 130.000;
- 5)comuni da 10.001 a 30.000 abitanti, fino a lire 180.000;
- 6)comuni da 30.001 a 50.000 abitanti, fino a lire 200.000;
- 7)comuni da 50.001 a 100.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, fino a L. 280.000;
- 8)comuni da 100.001 a 250.000 abitanti, compresi i capoluoghi di provincia anche con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, fino a L. 320.000;
- 9)comuni da 250.001 a 500.000 abitanti, fino a lire 450.000;
- 10)comuni da 500.001 abitanti a un milione, fino a L. 500.000;
- 11)comuni oltre 1.000.000 di abitanti, fino a lire 600.000.
Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 6 gennaio 1980
