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Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' al Ministro per la difesa, e per il Corpo della guardia di finanza al Ministro per le finanze di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennita' di insegnamento nelle misure stabilite dall'art. 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010
