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Sono convalidati i pagamenti di indennita' di insegnamento nelle misure nette mensili di lire 3300, 2000 e 1000, rispettivamente per gli insegnamenti di prima, seconda e terza categoria, effettuati dalla data di costituzione o ricostituzione dei rispettivi enti e comunque da data non anteriore al 1 luglio 1947. E' autorizzato il pagamento delle indennita' di insegnamento, nelle misure nette mensili di cui al precedente comma, agli ufficiali dell'Esercito e del Corpo della guardia di finanza nominati insegnanti, titolari ed aggiunti, presso l'Accademia e Scuola, di applicazione della guardia di finanza per il periodo dal 1 luglio 1947 alla data di entrata in vigore della legge 2 febbraio 1952, n. 61.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1305~art6 · fonte del testo