All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvedera' con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvedera' ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 9 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art3 · fonte del testo