Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

Art. 1 — Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio

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Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 3 agosto 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 361/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    Sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3, 32 e 37 della Costituzione - gli artt. 1 e 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, nella parte in cui non prevedono la corresponsione dell'indennità di maternità a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale. La carenza di tutela per le lavoratrici in questione appare infatti ingiustificata in quanto determina una inammissibile diseguaglianza nell'ambito della medesima categoria delle lavoratrici autonome e, in particolare, rispetto alle coltivatrici dirette, alle quali il trattamento di maternità è già attribuito, e confligge, inoltre, con l'esigenza di tutela della salute della madre e del bambino, specialmente nelle fasi più delicate della gravidanza e del puerperio.

    Art. 1 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome · Art. 3 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art1 · fonte su Normattiva