Art. 1 — Indennità giornaliera di gravidanza e puerperio
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Dal 1° gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attivita' commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennita' giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 26 luglio 2000 (in G.U. 1ª s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di maternita' a favore delle imprenditrici agricole a titolo principale.
Testo in vigore dal 3 agosto 2000 al 27 aprile 2001
