Art. 30 — Unificazione delle gestioni base e a percentuale dei lavoratori autonomi
A decorrere dal 1 gennaio 1975 le gestioni base delle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, degli artigiani e dei loro familiari, di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e degli esercenti attivita' commerciali e dei loro familiari coadiutori, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, sono fuse con le rispettive gestioni di adeguamento, alle quali sono attribuite le relative attivita', passivita' e riserve. A decorrere dalla stessa data i contributi base delle predette assicurazioni affluiranno alle rispettive gestioni unificate. Per l'accreditamento dei contributi ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 aprile 1969, n. 153, l'importo stanziato annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale gravera' sul bilancio delle singole gestioni nell'esercizio in cui e' avvenuta la relativa delibera.
Testo vigente dal 5 giugno 1975
