La tabella C, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e' sostituita da quella annessa alla presente legge. Le indennita' previste nella tabella indicata al precedente comma sono applicate, a decorrere dal 1 gennaio 1980, agli operatori subacquei che rientrano tra il personale di cui al primo comma dell'articolo 1 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e agli operatori subacquei appartenenti al personale militare.

Testo vigente dal 9 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-03;28~art1 · fonte su Normattiva