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In applicazione dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, l'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile, di ruolo e non di ruolo, che presta servizio negli istituti di prevenzione e di pena e negli altri servizi penitenziari, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1973, nella misura mensile stabilita dalla tabella allegata alla presente legge. La misura dell'indennita' mensile viene ridotta di un ventiseiesimo per ogni giornata lavorativa di assenza per qualsiasi causa, esclusi i periodi di assenza per infermita' o infortunio riconosciuti dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal 28 maggio 1975 al 19 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1975-05-20;155~art1 · fonte su Normattiva