L'indennita' di servizio penitenziario spettante al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e' fissata, a decorrere dal 1 luglio 1970, nella misura stabilita dalla tabella 3 allegata alla presente legge. Tale misura e' pensionabile limitatamente all'importo di lire 15.000 mensili.

Testo vigente dal 30 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1054~art3 · fonte su Normattiva