In via transitoria, e dopo la presentazione della domanda e durante la procedura di accertamento, il Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e commercio, in attesa della liquidazione definitiva dell'indennizzo dovuto, ha facolta', su richiesta dell'interessato ed ove questi dimostri di averne necessita' per ottenere la rivalidazione dei propri brevetti all'estero, di disporre la corresponsione di acconti sull'indennizzo medesimo, in misura non eccedente, complessivamente, il venticinque per cento del presunto danno risarcibile. Il Ministero del tesoro per le eventuali somme anticipate in piu', nonche' per il recupero delle somme di cui all'art. 2, procedera' alle operazioni di riscossione con la procedura ed i privilegi fiscali stabiliti per la riscossione delle imposte dirette come all'art. 23 della citata legge 26 ottobre 1940, n. 1543. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato fino alla concorrenza di cento milioni di lire per l'esercizio 1948-49. Agli altri stanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con iscrizione della spesa negli stati di previsione del Ministero del tesoro degli esercizi futuri.

Testo vigente dal 7 gennaio 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1948-11-24;1493~art6 · fonte del testo