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[1]Alla «Cassa ufficiali», esistente presso il Ministero della guerra, e' affidato il compito di corrispondere una indennita' supplementare agli ufficiali del Regio esercito, oltre quella che e' corrisposta loro dall'Opera di previdenza per il personale militare e civile dello Stato.
[2]Alla detta «Cassa ufficiali» e' conferita personalita' giuridica. Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro per la guerra.
[3]Agli effetti tributari si applicano alla «Cassa ufficiali» le stesse disposizioni vigenti per l'Opera di previdenza.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010
