Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 1941 al 9 ottobre 2010. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono iscritti d'ufficio alla «cassa ufficiali»: gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente (i Marescialli d'Italia e i Generali d'armata fino al compimento del 68° anno di eta');
tolto: i cappellani militari in servizio permanente e le autorita' ecclesiastiche cui spetta l'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato, con diritto a pensione vitalizia ai sensi della legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 77, durante il tempo in cui permangono in tale posizione e durante il tempo del richiamo quando, essendo cessati dalla posizione stessa, sono richiamati in servizio per un periodo non inferiore a tre mesi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art3 · fonte del testo