Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]La «Cassa ufficiali» e' amministrata da un Consiglio composto di quattro membri nominati dal Ministro per la guerra e di uno nominato dal Ministro per le finanze.

[2]Il controllo sulle operazioni della «Cassa ufficiali» e sui bilanci e' affidato ad un Comitato di tre sindaci nominati due dal Ministro per la guerra ed uno dal Ministro per le finanze.

[3]I membri del Consiglio ed i sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

[4]Il servizio di cassa e' affidato all'Ufficio di amministrazione dei personali militari vari.

[5]Tutte le prestazioni per la «Cassa ufficiali» sono gratuite.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art2 · fonte del testo