Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010. 73 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennita' supplementare calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.
tolto: Pero' gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano gia' inscritti alla «Cassa ufficiali» possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio di attivita' e in tale caso liquideranno l'indennita' supplementare su quest'ultimo stipendio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art9 · fonte del testo