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[1]Gli ufficiali in aspettativa riduzione quadri, sono sottoposti alla ritenuta dell'uno per cento sullo stipendio ridotto che percepiscono, e all'atto del collocamento a riposo viene loro corrisposta l'indennita' supplementare calcolata sull'ultimo stipendio ridotto percepito.

[2]Pero' gli ufficiali che all'atto del collocamento in aspettativa riduzione quadri siano gia' inscritti alla «Cassa ufficiali» possono chiedere di continuare il versamento della ritenuta sull'ultimo stipendio di attivita' e in tale caso liquideranno l'indennita' supplementare su quest'ultimo stipendio.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art9 · fonte del testo