Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
