Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art10 · fonte su Normattiva