Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 392 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Le presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.
tolto: Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per meta' dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra meta' dal 1° ottobre 1943-XXI.
tolto: Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore aL. 1800 annue, l'aumento stesso e' attribuito in ragione di L. 900 annue dal 1° ottobre 1942-XX, L. 900 annue dal l° ottobre 1943-XXI e il rimanente dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione. I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.
tolto: In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potra' essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello di cui fruisce l'insegnante che gia' riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942 fruiscano di aumento periodico di stipendio.
tolto: Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguano alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguano in importo complessivamente inferiore a L. 600 annue, verra' attribuita un'integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di L. 300 annue dal 1° ottobre 1942-XX e di altre L. 300 annue dal 1° ottobre 1943-XXI. Tale integrazione e' concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.
tolto: Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'art. 3, relativo all'anno 1942-43, sara' pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 1° giugno 1942-XX
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art16 · fonte del testo