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[1]Le presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1942-XX.
[2]Gli aumenti di stipendio e del supplemento di servizio attivo, dipendenti dall'applicazione degli articoli 5 e 6, saranno corrisposti per meta' dal 1° ottobre 1942-XX e per l'altra meta' dal 1° ottobre 1943-XXI.
[3]Nei riguardi degli insegnanti elementari che all'atto del primo inquadramento nel nuovo ruolo abbiano diritto ad un aumento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a L. 1800 annue, l'aumento stesso e' attribuito in ragione di L. 900 annue dal 1° ottobre 1942-XX, L. 900 annue dal l° ottobre 1943-XXI e il rimanente dal 1° ottobre 1944-XXII, salvo il maggiore trattamento che spetti con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX per effetto di aumento periodico o di promozione. I suindicati importi vanno ripartiti tra stipendio e supplemento di servizio attivo nella stessa proporzione dell'aumento definitivo dello stipendio e di quello del supplemento di servizio attivo.
[4]In caso di promozione di grado conseguita con decorrenza posteriore al 1° ottobre 1942-XX, all'insegnante non potra' essere attribuito un trattamento per stipendio e supplemento di servizio attivo superiore a quello di cui fruisce l'insegnante che gia' riveste lo stesso grado dal 1° ottobre 1942-XX per effetto del primo inquadramento. Analogo criterio va seguito nei riguardi degli insegnanti che dopo la cennata data del 1° ottobre 1942 fruiscano di aumento periodico di stipendio.
[5]Agli insegnanti elementari che nel primo inquadramento nel nuovo ruolo non conseguano alcun miglioramento di stipendio o di supplemento di servizio attivo o lo conseguano in importo complessivamente inferiore a L. 600 annue, verra' attribuita un'integrazione di stipendio sino a raggiungere un miglioramento complessivo di L. 300 annue dal 1° ottobre 1942-XX e di altre L. 300 annue dal 1° ottobre 1943-XXI. Tale integrazione e' concessa a titolo di anticipo sull'aumento periodico di stipendio immediatamente successivo al primo inquadramento.
[6]Per la prima applicazione della presente legge, il ruolo di cui all'art. 3, relativo all'anno 1942-43, sara' pubblicato entro il mese di giugno 1942-XX.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 1° giugno 1942-XX
[9]VITTORIO EMANUELE
[10]MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL
[11]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
