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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 26 giugno 1975 l'Azienda ferroviaria e' autorizzata ad assumere oltre organico, nella qualifica iniziale di ogni carriera ed entro il limite del cinque per cento dell'organico complessivo di cui all'articolo 1, gli idonei delle graduatorie dei pubblici concorsi per le varie qualifiche di personale, banditi o da bandire a norma dello articolo 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 3 novembre 1971 al 22 dicembre 2008

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