Per un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dipendenti del Consiglio razionale delle ricerche in servizio di ruolo alla data predetta beneficeranno una sola volta, per l'avanzamento in carriera, di una riduzione pari alla meta' - e comunque non superiore ad un massimo di trenta mesi dei periodi di anzianita' prescritti dalle vigenti disposizioni per le promozioni nelle singole carriere.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-11;1683~art9 · fonte su Normattiva