Art. 45 — Riduzione dei limiti di anzianità
Il personale cui si riferisce la presente legge, in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa, beneficera', per una sola volta, e sino alla data del 31 dicembre 1967, per l'avanzamento alla qualifica superiore, di una riduzione pari alla meta' e comunque per un massimo di trenta mesi, dei periodi di anzianita' richiesti dalle vigenti disposizioni per il conseguimento delle promozioni.
Testo vigente dal 16 maggio 1964
