Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1975, n. 426.
Abrogato dal 14 settembre 1975
Articolo abrogato dalla l. 29 luglio 1975, n. 426.
Abrogato dal 14 settembre 1975
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
L'art. 66, quinto comma, della legge 30 aprile 1969 n. 153, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede nelle procedure fallimentari in cui sia stato reso esecutivo lo stato passivo, ma non sia stato ancora approvato il piano di riparto, il diritto del creditore pretermesso nel grado del privilegio a contestare i crediti che, prima della entrata in vigore della legge, fruivano di un privilegio di grado inferiore: ed invero, quella norma altera sostanzialmente, quando sia già intervenuto il decreto di esecutività dello stato passivo, il meccanismo del processo fallimentare, perché non propone alcun rimedio per rimuovere, nei confronti dei creditori che, prima di quella disposizione, non potevano opporsi alla ammissione dei crediti previsti dall'art. 66, preclusioni che irrimediabilmente incidono sulla loro posizione processuale, in contrasto con la garanzia del diritto di difesa e con il principio di eguaglianza, tutelati dalla Costituzione.
Art. 66 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1969-04-30;153~art66 · fonte su Normattiva