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Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, e' concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e ridotta a meta'. Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con le modalita' previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Testo in vigore dal 19 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
