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All'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 290, sono aggiunte le seguenti lettere: "f) acquisto di motori di potenza non superiore ai 7 HP.
- g)costruzione e impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonche' di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
- h)automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato, o attrezzati con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce allo stato vivo".
Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
