In deroga alla norma dell'art. 444 cod.proc.civ. (come novellato dalla legge 11 agosto 1973 , n. 533) che per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, prevede la competenza del pretore che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del Tribunale ove risiede l'attore, per le controversie che abbiano come parte l'E.N.P.A.V., (Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari) l'art. 9, l. n. 949/1967 stabilisce quale unico foro competente quello di Roma. Tale deroga non è sorretta da alcun apprezzabile interesse, ne' sussiste, nella specie, una posizione di guarentigia dell'ente pubblico, anzi il principio della tutela del lavoratore porta a valutare con disfavore l'adozione di un foro particolare e pertanto va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 9, l. 6 ottobre 1967, n. 949, nella parte in cui prevede per le controversie E.N.P.A.V. come unico foro competente quello di Roma. - Sul disfavore, in relazione al principio della tutela del lavoratore, per la adozione di un foro particolare, v. sentt. nn. 117/1990 e 4/1969, ed inoltre, riguardo alla deroga alla regola generale del foro della sede di servizio operata dalla legge n. 74 del 1990 per le impugnative delle delibere del Consiglio Superiore della magistratura, v. sent. n. 189/1992.
Art. 9 Integrazioni e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza dei veterinari (ENPAV)