Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Art. 10 — Servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici
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Il primo comma dell'articolo 46 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e' sostituito dal seguente: "Il servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici e' svolto dai fattorini e, ove occorra, dagli agenti di esercizio di terza e seconda classe di eta' non superiore ai 32 anni".
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
