Art. 17 — Trasferimento da un ruolo all'altro del personale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
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Dopo l'applicazione degli articoli 57, 58, 59, 76 e 77 della presente legge, gli ufficiali iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, possono essere trasferiti, a, domanda, nel ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio. Per l'applicazione della disposizione di cui al precedente comma l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fissera', di volta in volta, il numero dei posti che potra' conferire al personale predetto e comunque non eccedente il 50 per cento dei posti disponibili. I trasfermenti anzidetti sono disposti con decreto ministeriale, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e della Commissione centrale per gli uffici locali, in base ad una graduatoria compilata secondo l'ordine di iscrizione nell'albo nazionale. Gli impiegati trasferiti prendono posto, nel nuovo ruolo, nella qualifica corrispondente al coefficiente in godimento all'atto del passaggio e sono collocati nella qualifica stessa dopo l'ultimo iscritto. E' del pari consentito, nei limiti e con le modalita' sopra indicate, il passaggio, a domanda, nell'albo nazionale degli ufficiali di seconda e terza classe della carriera esecutiva. E' altresi' ammesso, con il consenso dell'interessato, il distacco o l'invio in missione negli uffici locali di personale della carriera esecutiva con qualifiche non superiori a quelle sopra indicate.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010
