Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 31 — Organi periferici dell'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli organi periferici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono i seguenti:

  • a)Direzioni provinciali dalle quali dipendono direttamente gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, i recapiti, le ricevitorie ed i servizi di portalettere;
  • b)Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche
  • c)Uffici lavori
  • d)Centri automezzi. Alle modifiche concernenti la suddivisione in reparti delle Direzioni provinciali nonche' la sede e la circoscrizione dei circoli delle costruzioni si provvede con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione. Alle Direzioni provinciali sono preposti impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione, ai circoli delle costruzioni impiegati del ruolo delle telecomunicazioni della carriera medesima con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione. L'ordinamento, le attribuzioni, la circoscrizione e a sede degli organi periferici di cui alle lettere c) e di) del primo comma sono fissati con decreto ministeriale da emanarsi previo parere del Consiglio di amministrazione. Con le stesse modalita' possono essere istituiti sottocentri e sezioni autonome alle dipendenze rispettivamente dei centri automezzi e degli uffici lavori. Le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto-legge 23, aprile 1925, n. 520 e successive integrazioni e modificazioni sono abrogate.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art31 · fonte su Normattiva