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Dopo il 1 luglio 1962 gli impiegati non di ruolo, compresi quelli straordinari, assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali non abbiano partecipato ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 78 della stessa legge n. 119 e della presente legge sono inquadrati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera, ausiliaria degli agenti di esercizio, se in godimento del trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo o nella qualifica, iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori di esercizio, se in godimento di trattamento Economico superiore.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art77 · fonte su Normattiva