Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119

Art. 82 — Elevazione del limite massimo di età

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Sino al 30 settembre 1967 il limite massimo di eta' per partecipare ai concorsi a posti di ricevitore e di portalettere, banditi ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 120 del 27 febbraio 1958, e' elevato ad anni 45 per coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, prestino servizio da almeno un anno presso gli uffici locali, le agenzie e le ricevitorie ovvero che abbiano da almeno un anno la nomina a sostituto ricevitore o sostituto portalettere, o procaccia postale coli obbligazione personale, o incaricato in base a contratto di diritto privato del recapito dei telegrammi e degli espressi.

Testo in vigore dal 11 gennaio 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-12-31;1406~art82 · fonte del testo