Art. 9 — Termini di effettuazione delle opere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1973 al 30 maggio 1976. Leggi il testo vigente →
I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1972, n. 906
2La L. 23 dicembre 1972, n. 906 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977."
Testo in vigore dal 4 febbraio 1973 al 30 maggio 1976
