Integrazioni e modificazioni della legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po
Art. 9 — Termini di effettuazione delle opere
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I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102.
Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 4 febbraio 1973
