Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 novembre 1962 al 4 febbraio 1973. Leggi il testo vigente →

I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102.

Testo in vigore dal 14 novembre 1962 al 4 febbraio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1549~art9 · fonte su Normattiva