Art. 9 — Termini di effettuazione delle opere
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I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere, previste dalla presente legge e dalla legge 24 agosto 1941, n. 1044, nonche' i termini per le relative procedure espropriative, sono fissati al 31 dicembre 1972. Alla stessa data sono prorogati i termini di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 102. 2 2a 3
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1972, n. 906
2La L. 23 dicembre 1972, n. 906 ha disposto (con l'articolo unico) che "Tutti i termini previsti dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati fino al 31 dicembre 1977."
L. 28 aprile 1976, n. 237
2aLa L. 28 aprile 1976, n. 237 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "I termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po, di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, sono prorogati al 31 dicembre 1982."
L. 27 dicembre 1977, n. 989
3La L. 27 dicembre 1977, n. 989 ha disposto (con l'articolo unico) che "I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, gia' prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982."
Testo in vigore dal 25 gennaio 1978 al 8 aprile 1983
