Ai fini di cui al precedente articolo 6, e' costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1984 un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Al fondo e' conferita la complessiva somma di lire 90.000 milioni. Alla copertura di tale onere si provvede: quanto a lire 56.900 milioni con le disponibilita' residue risultanti al 31 dicembre 1983 sui capitoli 7900 (lire 5.900 milioni), 7901 (lire 18.600 milioni), 7902 (lire 25.700 milioni) e 7903 (lire 6.700 milioni) dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; dette disponibilita' saranno versate in apposito capitolo dello stato di previsione della entrata del bilancio dello Stato per l'anno 1984 per la successiva iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; quanto a lire 33.100 milioni con riduzione di lire 18.100 milioni e di lire 15.000 milioni, rispettivamente, dei capitoli 7902 e 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1984. In relazione a quanto stabilito dal precedente comma resta corrispondentemente ridotta di lire 90.000 milioni la complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 6 ottobre 1982, n. 752. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 giugno 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    Gli artt. 6, commi primo, quinto e sesto, e 7 della legge 15 giugno 1984 n. 246 - i quali disciplinano, in fase transitoria, l'erogazione dei contributi statali per attività minerarie previsti dalla legge n. 752 del 1982, nonché la costituzione di un apposito fondo presso il Ministero dell'industria - non violano le competenze delle Province autonome in materia mineraria ne' l'autonomia finanziaria delle medesime Province. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19; 9, nn. 3 e 8; 15, 16 e 78 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 6, commi primo, quinto e sesto, e 7, della legge n. 246 cit).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-06-15;246~art7 · fonte su Normattiva